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L'attività
di prevenzione e controllo dei Vigili del Fuoco riguarda il
rischio
dell’individuo che presta la propria opera come lavoratore
dell’azienda.
Risalgono
a metà anni ‘50 le prime normative che riguardano la
prevenzione
degli infortuni e le norme generali d’igiene del lavoro
(DPR
547/55, DPR 164/56, DPR 303/56 ecc.) e l’attività del
legislatore
è continuata fino ai giorni nostri ininterrottamente,
prendendo
man mano in considerazione i nuovi rischi introdotti dalla
tecnologia
o individuati dalla scienza (si pensi, ad esempio, al D. Lgs.
277/91
che interviene sui rischi da agenti chimici, fisici e biologici,
quale
rumore, piombo ed amianto).
A
partire dal 1994, poi, con i D. Lgs. 626/94 e 242/96, sulla
salute
e
sicurezza dei lavoratori, il D. Lgs. 459/96, sulla sicurezza
delle
macchine
ed il D. Lgs. 494/96 sulla sicurezza nei cantieri edili,
l’Italia
ha
recepito una serie di Direttive dell’Unione Europea,
integrando e
completando
la sequenza logica delle normative precedenti.
La
peculiarità del decreto 626/94, che copre la quasi totalità
dei
luoghi
di lavoro, dalle attività agricole ed industriali al terziario,
consiste
nell’individuazione di precisi ruoli di responsabilità per la
sicurezza
all’interno dell’azienda e nell’obbligo di condurre
un’analisi
dei
rischi individuali derivanti dalle strutture, dalle
apparecchiature
utilizzate,
nonché dalle mansioni svolte dai lavoratori, che devono
essere
adeguatamente formati sulla sicurezza.
Vengono
identificati, cioè, il datore di lavoro, il responsabile del
servizio
di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori
per
la sicurezza ed il medico competente.
Tutte
queste figure unitamente al singolo lavoratore, ciascuno per il
proprio
ruolo, devono contribuire in modo attivo ad identificare i
rischi,
ad eliminarli o ridurli, siano essi insiti nelle strutture,
nelle
attrezzature
o nell’organizzazione del lavoro.
Il
D. Lgs. 494/96, accogliendo la cosiddetta Direttiva Cantieri
dell’Unione
Europea, impone di applicare criteri analoghi al settore
delle
costruzioni che, per la sua particolare natura, rappresenta da
tempo
una delle attività più rischiose per la sicurezza e la salute
del
lavoratore,
principalmente a causa di errori nella progettazione
dell’opera,
nell’uso delle attrezzature o nell’organizzazione del
cantiere.
Anche
in questo caso vengono identificate nuove figure e precise
responsabilità
– il committente, al quale è attribuito l’onere della
redazione
del piano di sicurezza, il responsabile dei lavori, il
coordinatore
per la sicurezza per la progettazione, quello per la
sicurezza
per l’esecuzione – e nuovi adempimenti – la notifica
preliminare,
il piano di sicurezza e coordinamento e, secondo l’entità
del
lavoro, il piano di sicurezza generale.
Il
D. Lgs. 459/96, infine, stabilisce i requisiti essenziali di
sicurezza
e
salute che i costruttori di macchine devono osservare ed
autocertificare
per commercializzare liberamente i loro prodotti
all’interno
dell’Unione Europea.
Uno
dei caratteri comuni a tutte queste normative, oltre alla
precisa
identificazione
di ruoli e responsabilità, è senz’altro costituito
dall’ampio
spettro di applicazione delle stesse: il D. Lgs. 626/94
riguarda,
infatti, la quasi totalità dei settori lavorativi, il D. Lgs.
494/96
si applica ai lavori edili o di genio civile di qualsiasi
tipologia
superiori
a 100 giornate lavorative di un uomo – e, perciò è
sufficiente
un
piccolo cantiere perché esso debba essere applicato – , il D.
Lgs.
459/96
contiene obblighi per quasi tutte le macchine – sono esclusi
unicamente
i mezzi di trasporto e poche altre categorie specifiche –
immesse
sul mercato.
Altro
cardine delle normative citate è da ricercarsi nell’approccio
di
individuazione
preliminare e valutazione del rischio, finalizzate alla
eliminazione,
o quanto meno riduzione (*) , dello stesso.
Si
tratta, come si è visto, di una metodologia mutuata
dall’analisi di
rischio
ingegneristica, che ha il pregio di fornire elementi di giudizio
chiari
e confrontabili.
Ma
comune a tutte queste normative è anche il principio della
comunicazione
del rischio, che deve essere attuata nel caso dei decreti
626/94
e 494/96 attraverso corsi di formazione ed informazione per i
lavoratori,
nel caso della 459/96 nella messa a punto di un manuale
d’uso
che fornisce indicazioni per operare in sicurezza in ciascuna
fase
di vita della macchina.
L'informazione,
la formazione, e l’addestramento dei lavoratori
delle
aziende a rischio di incidente sono disciplinati da recenti
decreti
e
circolari:
–
- DM Ambiente 16.03.98 (formazione e informazione lavoratori
in
–
situ)
–
- DM Interno 10.03.98 (antincendio ed emergenza)
-----inserire il testo--------
–
- Circolare 03.08.98 n. UL/98/16364 (modalità attività
formative)
Tali
documenti integrano gli adempimenti già previsti dal D.Lgs.
626/94.
In
tal modo si propone un approccio integrato ed esaustivo alla
informazione
e formazione dei:
–
- dipendenti aziendali
–
- dipendenti di imprese appaltatrici
Si
ritrovano, perciò, anche in queste normative i principi cardine
sui
quali si fonda la legislazione per le industrie a rischio di incidente
rilevante
– analisi dei rischi, eliminazione o riduzione degli stessi,
formazione
– e non è difficile prevedere che questa sarà la strada
seguita
in futuro, ogni qual volta il legislatore affronterà la
regolamentazione
di attività umane nelle quali il fattore sicurezza
giochi
un ruolo di rilievo.
Attraverso
questo corpus di normative sulla sicurezza armonizzate
a
livello europeo, l’Italia sta pervenendo ad un sistema razionale ed
integrato
di prevenzione del rischio.
È
necessario, ora, che questa “cultura della sicurezza” divenga
patrimonio
dell’intera comunità, perché queste leggi portino i loro
frutti,
garantendo migliori condizioni di vita a tutti.
Soprattutto
deve diventare chiaro ad ognuno che operare secondo
standard
di sicurezza non è solo un obbligo di legge, ma un modo di
ridurre
i costi per l’individuo - in termini di “speranza di vita” - e per
l’azienda
e la società nel suo complesso, come “costo effettivo” del
rischio.
(*)
Questo tipo di
approccio sta diventando ormai comune a tutta la normativa, che si propone di
comprendere
ed eliminare il rischio insito in una qualche attività. Basti pensare al
recente D. Lgs.
155/97
sull’igiene e la sicurezza degli alimenti, che riguarda qualsiasi tipo di
produzione,
manipolazione
o distribuzione di cibi e prevede l’analisi dei rischi e l’individuazione
dei punti critici,
secondo
la metodologia HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
(fonte:
ANPA)
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