VIGILI DEL FUOCO

Comando Provinciale 

   VV. F. di NAPOLI

   

   

LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E LA PREVENZIONE INCENDI

 

L'attività di prevenzione e controllo dei Vigili del Fuoco riguarda il

rischio dell’individuo che presta la propria opera come lavoratore

dell’azienda.

Risalgono a metà anni ‘50 le prime normative che riguardano la

prevenzione degli infortuni e le norme generali d’igiene del lavoro

(DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56 ecc.) e l’attività del

legislatore è continuata fino ai giorni nostri ininterrottamente,

prendendo man mano in considerazione i nuovi rischi introdotti dalla

tecnologia o individuati dalla scienza (si pensi, ad esempio, al D. Lgs.

277/91 che interviene sui rischi da agenti chimici, fisici e biologici,

quale rumore, piombo ed amianto).

A partire dal 1994, poi, con i D. Lgs. 626/94 e 242/96, sulla salute

e sicurezza dei lavoratori, il D. Lgs. 459/96, sulla sicurezza delle

macchine ed il D. Lgs. 494/96 sulla sicurezza nei cantieri edili, l’Italia

ha recepito una serie di Direttive dell’Unione Europea, integrando e

completando la sequenza logica delle normative precedenti.

La peculiarità del decreto 626/94, che copre la quasi totalità dei

luoghi di lavoro, dalle attività agricole ed industriali al terziario,

consiste nell’individuazione di precisi ruoli di responsabilità per la

sicurezza all’interno dell’azienda e nell’obbligo di condurre un’analisi

dei rischi individuali derivanti dalle strutture, dalle apparecchiature

utilizzate, nonché dalle mansioni svolte dai lavoratori, che devono

essere adeguatamente formati sulla sicurezza.

Vengono identificati, cioè, il datore di lavoro, il responsabile del

servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza ed il medico competente.

Tutte queste figure unitamente al singolo lavoratore, ciascuno per il

proprio ruolo, devono contribuire in modo attivo ad identificare i

rischi, ad eliminarli o ridurli, siano essi insiti nelle strutture, nelle

attrezzature o nell’organizzazione del lavoro.

Il D. Lgs. 494/96, accogliendo la cosiddetta Direttiva Cantieri

dell’Unione Europea, impone di applicare criteri analoghi al settore

delle costruzioni che, per la sua particolare natura, rappresenta da

tempo una delle attività più rischiose per la sicurezza e la salute del

lavoratore, principalmente a causa di errori nella progettazione

dell’opera, nell’uso delle attrezzature o nell’organizzazione del

cantiere.

Anche in questo caso vengono identificate nuove figure e precise

responsabilità – il committente, al quale è attribuito l’onere della

redazione del piano di sicurezza, il responsabile dei lavori, il

coordinatore per la sicurezza per la progettazione, quello per la

sicurezza per l’esecuzione – e nuovi adempimenti – la notifica

preliminare, il piano di sicurezza e coordinamento e, secondo l’entità

del lavoro, il piano di sicurezza generale.

Il D. Lgs. 459/96, infine, stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza

e salute che i costruttori di macchine devono osservare ed

autocertificare per commercializzare liberamente i loro prodotti

all’interno dell’Unione Europea.

Uno dei caratteri comuni a tutte queste normative, oltre alla precisa

identificazione di ruoli e responsabilità, è senz’altro costituito

dall’ampio spettro di applicazione delle stesse: il D. Lgs. 626/94

riguarda, infatti, la quasi totalità dei settori lavorativi, il D. Lgs.

494/96 si applica ai lavori edili o di genio civile di qualsiasi tipologia

superiori a 100 giornate lavorative di un uomo – e, perciò è sufficiente

un piccolo cantiere perché esso debba essere applicato – , il D. Lgs.

459/96 contiene obblighi per quasi tutte le macchine – sono esclusi

unicamente i mezzi di trasporto e poche altre categorie specifiche –

immesse sul mercato.

Altro cardine delle normative citate è da ricercarsi nell’approccio di

individuazione preliminare e valutazione del rischio, finalizzate alla

eliminazione, o quanto meno riduzione (*) , dello stesso.

Si tratta, come si è visto, di una metodologia mutuata dall’analisi di

rischio ingegneristica, che ha il pregio di fornire elementi di giudizio

chiari e confrontabili.

Ma comune a tutte queste normative è anche il principio della

comunicazione del rischio, che deve essere attuata nel caso dei decreti

626/94 e 494/96 attraverso corsi di formazione ed informazione per i

lavoratori, nel caso della 459/96 nella messa a punto di un manuale

d’uso che fornisce indicazioni per operare in sicurezza in ciascuna

fase di vita della macchina.

L'informazione, la formazione, e l’addestramento dei lavoratori

delle aziende a rischio di incidente sono disciplinati da recenti decreti

e circolari:

        - DM Ambiente 16.03.98 (formazione e informazione lavoratori in

        situ)

        - DM Interno 10.03.98 (antincendio ed emergenza) -----inserire il testo--------

        - Circolare 03.08.98 n. UL/98/16364 (modalità attività formative)

Tali documenti integrano gli adempimenti già previsti dal D.Lgs.

626/94.

In tal modo si propone un approccio integrato ed esaustivo alla

informazione e formazione dei:

        - dipendenti aziendali

        - dipendenti di imprese appaltatrici

Si ritrovano, perciò, anche in queste normative i principi cardine

sui quali si fonda la legislazione per le industrie a rischio di incidente

rilevante – analisi dei rischi, eliminazione o riduzione degli stessi,

formazione – e non è difficile prevedere che questa sarà la strada

seguita in futuro, ogni qual volta il legislatore affronterà la

regolamentazione di attività umane nelle quali il fattore sicurezza

giochi un ruolo di rilievo.

Attraverso questo corpus di normative sulla sicurezza armonizzate

a livello europeo, l’Italia sta pervenendo ad un sistema razionale ed

integrato di prevenzione del rischio.

È necessario, ora, che questa “cultura della sicurezza” divenga

patrimonio dell’intera comunità, perché queste leggi portino i loro

frutti, garantendo migliori condizioni di vita a tutti.

Soprattutto deve diventare chiaro ad ognuno che operare secondo

standard di sicurezza non è solo un obbligo di legge, ma un modo di

ridurre i costi per l’individuo - in termini di “speranza di vita” - e per

l’azienda e la società nel suo complesso, come “costo effettivo” del

rischio.

 

(*) Questo tipo di approccio sta diventando ormai comune a tutta la normativa, che si propone di

comprendere ed eliminare il rischio insito in una qualche attività. Basti pensare al recente D. Lgs.

155/97 sull’igiene e la sicurezza degli alimenti, che riguarda qualsiasi tipo di produzione,

manipolazione o distribuzione di cibi e prevede l’analisi dei rischi e l’individuazione dei punti critici,   

secondo la metodologia HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).  

 

(fonte: ANPA)   

   

 

 

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