venerdì 22 giugno 2018

Programmi di grafica gratuiti simili a Photoshop

E' solito però per molti utenti, soprattutto i meno esperti, avere delle difficoltà nel trovare dei programmi che ti permettono di modificare e ricreare effetti particolari alle proprie immagini personali in modo gratuito, infatti il più delle volte sono a pagamento e non accessibili a tutti soprattutto alle fasce di giovanili con poca disponibilità economica.
Seguendo però questo articolo è possibile reperire numerosi programmi gratuiti simili a Photoshop.




1) GIMP 
E' un programma di fotoritocco che permette di creare e modificare immagini bitmap e supportare anche, in parte immagini vettoriali.
E' utilizzato soprattutto per la creazione di immagini e loghi, per modificare dimensioni e colori delle immagini utilizzando il paradigma dei layer, per rimuovere particolari non desiderati da immagini preesistenti e per convertire immagini fra i diversi formati.
Questo programma è stato realizzato come sostituzione di Photoshop, ma vi sono tutt'ora delle differenze fra i due programmi, una fra le tante è quella che supporta solo 8 bit per canale che non sono sempre sufficienti nella grafica RGB e per quanto riguarda il numero dei plugin e di altri supporti risulta superiore in photoshop.

2) GETPAINT 
Una delle tante funzioni che ho apprezzato di questo programma è la lista immagini che ti permette di gestire diversi file aperti con grande facilità e praticità, consente l'acquisizione di immagini da macchine fotografiche e scanner, ma se utilizzi un pc portatile e la tua immagine è su internet  basta premere il tasto sulla tastiera fn e contemporaneamente stamp in alto a destra sulla tastiera e da paint clicca modifica e poi incolla e potrai avere tutte le immagini che desideri e iniziare a modificarle a tuo piacimento.

3) PHOTO SCAPE
http://www.photoscape.org/ps/main/download.php )
E' un programma di grafica per l'editing e la gestione di fotografie, si presenta semplice e intuitivo, ma con numerose funzioni,  ideale anche per gli utenti più esigenti.
Consente una serie di operazioni tra cui:
Visualizzare le immagini memorizzate sul computer grazie al pratico visualizzatore di immagini fisse e slide-show
Editing di immagini: regolazione di dimensioni, luminosità, colori, bilanciamento del grigio, luci e cornici; aggiunta di testo, filtri ed effetti; eliminazione dell'effetto occhi rossi e la possibilità di realizzare in pochi secondi Gif animate
Editing di batch: modifica di più immagini
Presentazioni: combinazioni di immagini per ottenere nuovi effetti
Stampa delle immagini in stili diversi
Acquisizione di sfondi per il desktop: impostazione di uno sfondo direttamente sul desktop di Windows
Conversione RAW: attraverso l'utility è possibile convertire il file dal formato RAW in formato JPEG
L'interfaccia è molto chiara  e richiede una configurazione minima.

4) SERIF PHOTOPLUS 
E' un programma che ti permette di creare, aprire, modificare, applicare filtri, salvare immagini bitmap,  dispone di vari strumenti per intervenire sull'immagine (pennelli, filtri, gomme, etc…) e consente di salvare nei più diffusi formati grafici.
Il programma supporta i layers e permette di creare immagini mappa e di esportarle in formato html.

5) PIXIA 
E' un editing di origine giapponese, nato per i disegnatori di manga, è semplice e alternativo in quanto offre la possibilità di avere un ambiente di lavoro personalizzabile.
L'interfaccia si presenta minimale ma basta cliccare su view/view settings per far comparire la toolbar, pannello di controllo e barra di stato attraverso le quali potrete caricare e modificare le foto a vostro gusto, inoltre vi permetterà di aprire e salvare i file nei diversi formati BMP, DIB, EPS, ICO, JPEG,JPG, PICT,PCT, PNG,PSD,PXA,RGB, TGA e TIFF,

6) PHOTOFILTRE 
E' un programma volto al ritocco delle tue fotografie, ovviamente gratuito.
L'editing delle immagini è la grande forza di PhotoFiltre, un applicazione in grado di modificare in modo scrupoloso ogni aspetto delle tue foto. un prodotto rigorosamente free, che merita davvero di essere provato, ma che puoi avere in italiano solo tramite l'istallazione di un plug-in.

7) IMAGE FORGE http://www.xdownload.it/software_2112/image_forge.html )
Sia che si debba cambiare formato ad una immagine, creare una animazione, o produrre illustrazioni personali, ImageForge  riesce a fornire tutti gli strumenti per realizzare questi tipi di operazioni. Il programma include tutte le funzioni di cui si necessita per effettuare fotoritocco semi-professionale.
Mediante il comando Merge si potranno unire delle immagini tra loro o creare forme e titoli in tre dimensioni, ma anche rimuovere dalle foto imperfezioni tipiche come, ad esempio, l'effetto occhi rossi.
Inoltre se si devono creare delle slide di immagini, Image Forge  dispone di una applicazione interna che raccoglie i files selezionati per poi produrre un archivio eseguibile che le illustrerà in maniera ordinata. Per creare uno slide di questo genere dovremo selezionare dalla barra dei menu Tools – Create executable library.
Produce JPG, PNG e GIF ottimizzate, GIF trasparenti e GIF animate, scrive automaticamente il codice HTML e Javascript per gli effetti come le anteprime in thumbnail, slide ecc, crea mappe immagine HTML cliccabili,  genera automaticamente comuni effetti di animazione, divide le immagini in frammenti multipli e produce automaticamente il codice per le tabelle HTML che conterranno le immagini sezionate.

8) VCW VICMAN'S PHOTO EDITOR http://www.vicman.net/vcwphoto/ )
E' un programma di fotoritocco ed editing per utenti che non hanno molta esperienza con le tecniche di ritocco delle immagini digitali. Uno dei vantaggi di questo programma sta nel fatto che è un programma semplice con un'interfaccia molto intuitiva e pratica e con numerose funzioni per lavorare facilmente e rapidamente oltretutto compatibile con più di 30 formati immagine e permette di aggiungere filtri e impostazioni predefinite, effetti pronti all'uso per ottenere dei risultati professionali ma il tutto usando un programma semplice.

venerdì 15 giugno 2018

Deep Web e Dark Web cosa sono ?

Esiste o non esiste il lato oscuro del web ….

Con il termine Deep Web si indica l'insieme dei contenuti presenti sul web e non indicizzati dai comuni motori di ricerca (ad es. Google, Bing), mentre con il termine Dark Web si indica l'insieme di contenuti accessibili pubblicamente che sono ospitati in siti web il cui indirizzo IP è nascosto, ma ai quali chiunque può accedere purché ne conosca l'indirizzo.

Deep Web cos'è, il Web profondo… occulto, o ancora Dark Web, il lato oscuro del web, della Rete, dove tutto accade e dove si aggirano entità quasi mitologiche e, soprattutto, poco definite per consistenza e identità. Un tempo, nemmeno troppo lontano, la situazione era un po' questa, a cavallo tra leggenda e fascinosa goliardata. Oggi la machera del Web oscuro è ormai gettata e i contorni del fenomeno sono molto più definiti ma, non per questo, più rassicuranti… anzi.
Tutti questi limiti, impediscono ai crawler di accedere ai contenuti e di schedarli e organizzarli per renderli disponibili al grande pubblico. Si tratta di dati che non sono più immediatamente accessibili e per poter essere raggiunti gli utenti devono avere delle capacità più ampie della norma. Devono conoscere l'esatto indirizzo URL della risorsa che cercano o essere avviati da qualcuno verso un contenuto.
Ci sono poi i social network o i forum privati. Non luoghi di ritrovo virtuali e abbastanza “nascosti” per parlare di diversi argomenti. Dalla politica all'ingegneria, o magari “piazze virtuali” per poter condividere del contenuto sessuale ancora perfettamente legale ma abbastanza osè. Ci sono poi i documenti finanziari: report su banche, mercati e andamenti di borsa stilate dalle varie aziende specializzate, che sono comprensibili solo dagli addetti ai lavori.
Questo è il deep web, la parte più profonda di internet, ma esiste ancora di più profondo , seguici ne parleremo presto ….


lunedì 11 giugno 2018

Web Marketing Festival – 21/23 giugno



Il Web Marketing Festival riaccende i motori ed è pronto a partire con la sua quarta edizione. Dal 2015 uno tra gli eventi più completi ed autorevoli nel settore Digital marketing, anche quest’anno si terrà al Palacongressi di Rimini in tre giorni dedicati a formazione, musica, iniziative sociali e networking.
L’evento è ancora in costruzione ma ciò che è certo è il successo che il WMF sta avendo: 12.000 presenze nell’edizione 2017, oltre 30 sale dedicate alla formazione, 200 sponsor e 300 startup che hanno potuto presentare la loro attività. Le call per gli speaker sono aperte fino al 12 febbraio e il prezzo è in super early bird a 99 Euro per tutte e 3 le giornate.

venerdì 8 giugno 2018

La multa per chi vede film in streaming

Di certo la domanda più diffusa riguarda le cd. Le multe, o più precisamente le sanzioni che rischia chi accede tramite lo streaming a contenuti protetti dal diritto d'autore. Sebbene nel lessico comune si parli di multa, per essere corretti deve parlarsi piuttosto di sanzione amministrativa: infatti, salvo che il fatto non concorra con altre specifiche ipotesi di reato, la condotta ha rilevanza amministrativa e non penale.

Per comprendere le conseguenze del guardare film in streaming illegalmente occorre prendere come riferimento una legge piuttosto datata ma emendata nel tempo e ancora oggi in vigore: la numero 633 del 1941 (cd. legge sul diritto d'autore). All'interno di detto atto normativo è contenuto un preciso regime sanzionatorio che incide, con la sua portata, sia su coloro i quali diffondono materiale protetto da diritto d'autore senza le dovute autorizzazioni (e dunque illegalmente) sia su coloro i quali usufruiscono di detti contenuti.

La parte del provvedimento alla quale fare riferimento per comprendere la portata dei suesposti principi è quella di cui alla sezione II del capo 3 della citata legge, rubricata "difese e sanzioni penali": in questa sezione sono sanzionate le condotte di chi diffonde materiale protetto da diritto d'autore, duplica, o trae profitto dalle condotte de quibus.

Articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore

La posizione che a noi interessa ai fini della presente indagine è quella dell'utente che, ignaro dei rischi connessi alla sua condotta, accede ai predetti contenuti anche se non è sua intenzione trarne profitto né contribuire alla loro diffusione. La norma da considerare, quindi, è quella di cui all'art. 174-ter, che così dispone: "1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale".



martedì 29 maggio 2018

Regolamento Europeo sulla Privacy Prima/Dopo

Quali sono gli impatti principali sulle imprese?

1 – Individuazione dei soggetti a cui si applica il Regolamento

Prima = la normativa era applicabile nel luogo in cui aveva sede il Titolare del trattamento dei dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = la legge applicabile è quella del soggetto i cui dati vengono raccolti. Social network, piattaforme web e motori di ricerca saranno quindi soggetti alla normativa europea anche se sono gestiti da società con sede fuori dall'UE. Con il nuovo regolamento viene abolita la figura del Titolare del Trattamento Dati e rimane solo la figura di Responsabile.

2 – Dovere di documentazione e informazione

Prima = la documentazione era importante.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = principio dell'accountability (responsabilità verificabile), secondo cui tutti i soggetti che partecipano al trattamento dati devono essere consci e responsabili e devono tenere documentazione di tutti i trattamenti effettuati. Chi non documenta, è soggetto a possibili sanzioni: a prescindere dall'utilizzo che si fa dei dati, è sufficiente non avere i documenti per essere perseguibili.

3 – L'informativa privacy
Prima = l'informativa era spesso lunga, incomprensibile e con richiami normativi complessi.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = l'informativa deve essere leggibile, comunicativa, accessibile, concisa e scritta con linguaggio chiaro e semplice con un numero limitato di riferimenti normativi. Deve essere fornita per iscritto (oralmente va bene SOLO se l'interessato è d'accordo e la sua identità deve comunque essere comprovata con altri mezzi). Si propone anche l'utilizzo di icone per rendere l'informativa leggibile anche da parte di chi non conosce la lingua.

4 – Cambia il consenso
Prima = il consenso doveva essere libero, specifico e informato. Ci doveva essere un atto formale per accettare il trattamento dei dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Il consenso è valido se la volontà è espressa in modo NON equivoco, anche con un'azione positiva: non ci deve essere per forza la casella di spunta, basta un testo in cui si informa che proseguendo si accetta il trattamento dati con link all'informativa.

5 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Prima = si preparava il DPS.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = si effettua una valutazione degli impatti privacy analizzando i rischi, definendo i gap rispetto alla corretta gestione dei rischi, stabilendo un piano per colmarli e controllando annualmente gli effetti degli interventi per ridurre i rischi. Quasi sicuramente il nuovo documento sarà chiamato PIA: Privacy Impact Assessment.

6 – Abolizione della notificazione
Prima = si doveva informare il Garante che un soggetto sta trattando dati per una particolare finalità. (ex art. 37 D.lgs. 196/2003)
Con il Nuovo Regolamento Europeo = non si dovrà più notificare il Garante, ma ogni anno l'azienda dovrà redigere il privacy impact assessment, con il quale si considera effettuata la notifica.

7 – Il Data Protection Officer
Prima = il DPO non era una figura contemplata.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = bisogna istituire (per tutti gli enti pubblici e per aziende il cui core business coinvolge trattamenti di natura rischiosa) un responsabile per la protezione dei dati. Il DPO sarà una figura manageriale con rinnovo periodico, sarà referente del Garante e dovrà avere requisiti e competenze elevate. Il DPO potrà essere sia un dipendente che un collaboratore con regolare contratto.

8 – Privacy by design e Privacy by default
Prima = la privacy era un elemento conclusivo e finale.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = la privacy deve essere vista come un elemento iniziale: devo pensarci appena decido di raccogliere dati e predisporre alti livelli di privacy nel trattamento dati, che potranno essere abbassati dal diretto interessato.

9 – Obbligo di segnalazione in caso di violazione dei dati
Prima = non era necessario comunicare violazioni nel trattamento dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = nel caso di violazione del trattamento dati bisogna effettuare una segnalazione al Garante entro 72 ore dall'evento e, nel più breve tempo possibile, bisogna informare anche i diretti interessati. Il mancato rispetto di quest'obbligo comporta sanzioni penali. è possibile prevedere delle assicurazioni per coprire il costo di comunicare la violazione a tutti gli interessati, definito Data Breach.

10 – Riconoscimento di nuovi diritti
Prima = pochi diritti che tutelavano l'interessato in merito alla gestione dei suoi dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = nuovi diritti: diritto alla portabilità dei dati (posso pretendere che il soggetto a cui ho concesso l'uso dei miei dati me li restituisca su un supporto elettronico strutturato così che io possa farne ulteriore uso, anche presso un altro fornitore), diritto a essere totalmente dimenticato da chi ha raccolto i miei dati.

Inoltre vi sono altre importati novità:
  •     Vengono introdotte le definizioni di “Dato Generico” e “Dato Biometrico”
  •     Introdotta la categoria del trattamento dati dei minori
  •     Introduzione della Cotitolarità nel trattamento dei dati
  •     Introduzione del Diritto all'Oblio
  •     Introduzione della figura del Joint Controller
  •     Introduzione di requisiti più stringenti per trasferire dati verso Paesi Terzi
  •     Introduzione del principio dell'applicazione del diritto UE anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'UE, se relativi all'offerta di beni e servizi ai cittadini UE o tali da permettere il monitoraggio dei comportamenti dei cittadini dell'UE
  •     Istituzione del Comitato Europeo per la protezione dei Dati

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