venerdì 8 giugno 2018

La multa per chi vede film in streaming

Di certo la domanda più diffusa riguarda le cd. Le multe, o più precisamente le sanzioni che rischia chi accede tramite lo streaming a contenuti protetti dal diritto d'autore. Sebbene nel lessico comune si parli di multa, per essere corretti deve parlarsi piuttosto di sanzione amministrativa: infatti, salvo che il fatto non concorra con altre specifiche ipotesi di reato, la condotta ha rilevanza amministrativa e non penale.

Per comprendere le conseguenze del guardare film in streaming illegalmente occorre prendere come riferimento una legge piuttosto datata ma emendata nel tempo e ancora oggi in vigore: la numero 633 del 1941 (cd. legge sul diritto d'autore). All'interno di detto atto normativo è contenuto un preciso regime sanzionatorio che incide, con la sua portata, sia su coloro i quali diffondono materiale protetto da diritto d'autore senza le dovute autorizzazioni (e dunque illegalmente) sia su coloro i quali usufruiscono di detti contenuti.

La parte del provvedimento alla quale fare riferimento per comprendere la portata dei suesposti principi è quella di cui alla sezione II del capo 3 della citata legge, rubricata "difese e sanzioni penali": in questa sezione sono sanzionate le condotte di chi diffonde materiale protetto da diritto d'autore, duplica, o trae profitto dalle condotte de quibus.

Articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore

La posizione che a noi interessa ai fini della presente indagine è quella dell'utente che, ignaro dei rischi connessi alla sua condotta, accede ai predetti contenuti anche se non è sua intenzione trarne profitto né contribuire alla loro diffusione. La norma da considerare, quindi, è quella di cui all'art. 174-ter, che così dispone: "1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale".



Ultimo Post inserito

In Italia arriva "PIZZA GPT" il clone di ChatGpt per gl'italiani