venerdì 8 giugno 2018

La multa per chi vede film in streaming

Di certo la domanda più diffusa riguarda le cd. Le multe, o più precisamente le sanzioni che rischia chi accede tramite lo streaming a contenuti protetti dal diritto d'autore. Sebbene nel lessico comune si parli di multa, per essere corretti deve parlarsi piuttosto di sanzione amministrativa: infatti, salvo che il fatto non concorra con altre specifiche ipotesi di reato, la condotta ha rilevanza amministrativa e non penale.

Per comprendere le conseguenze del guardare film in streaming illegalmente occorre prendere come riferimento una legge piuttosto datata ma emendata nel tempo e ancora oggi in vigore: la numero 633 del 1941 (cd. legge sul diritto d'autore). All'interno di detto atto normativo è contenuto un preciso regime sanzionatorio che incide, con la sua portata, sia su coloro i quali diffondono materiale protetto da diritto d'autore senza le dovute autorizzazioni (e dunque illegalmente) sia su coloro i quali usufruiscono di detti contenuti.

La parte del provvedimento alla quale fare riferimento per comprendere la portata dei suesposti principi è quella di cui alla sezione II del capo 3 della citata legge, rubricata "difese e sanzioni penali": in questa sezione sono sanzionate le condotte di chi diffonde materiale protetto da diritto d'autore, duplica, o trae profitto dalle condotte de quibus.

Articolo 174-ter della legge sul diritto d'autore

La posizione che a noi interessa ai fini della presente indagine è quella dell'utente che, ignaro dei rischi connessi alla sua condotta, accede ai predetti contenuti anche se non è sua intenzione trarne profitto né contribuire alla loro diffusione. La norma da considerare, quindi, è quella di cui all'art. 174-ter, che così dispone: "1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale".



martedì 29 maggio 2018

Regolamento Europeo sulla Privacy Prima/Dopo

Quali sono gli impatti principali sulle imprese?

1 – Individuazione dei soggetti a cui si applica il Regolamento

Prima = la normativa era applicabile nel luogo in cui aveva sede il Titolare del trattamento dei dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = la legge applicabile è quella del soggetto i cui dati vengono raccolti. Social network, piattaforme web e motori di ricerca saranno quindi soggetti alla normativa europea anche se sono gestiti da società con sede fuori dall'UE. Con il nuovo regolamento viene abolita la figura del Titolare del Trattamento Dati e rimane solo la figura di Responsabile.

2 – Dovere di documentazione e informazione

Prima = la documentazione era importante.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = principio dell'accountability (responsabilità verificabile), secondo cui tutti i soggetti che partecipano al trattamento dati devono essere consci e responsabili e devono tenere documentazione di tutti i trattamenti effettuati. Chi non documenta, è soggetto a possibili sanzioni: a prescindere dall'utilizzo che si fa dei dati, è sufficiente non avere i documenti per essere perseguibili.

3 – L'informativa privacy
Prima = l'informativa era spesso lunga, incomprensibile e con richiami normativi complessi.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = l'informativa deve essere leggibile, comunicativa, accessibile, concisa e scritta con linguaggio chiaro e semplice con un numero limitato di riferimenti normativi. Deve essere fornita per iscritto (oralmente va bene SOLO se l'interessato è d'accordo e la sua identità deve comunque essere comprovata con altri mezzi). Si propone anche l'utilizzo di icone per rendere l'informativa leggibile anche da parte di chi non conosce la lingua.

4 – Cambia il consenso
Prima = il consenso doveva essere libero, specifico e informato. Ci doveva essere un atto formale per accettare il trattamento dei dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile. Il consenso è valido se la volontà è espressa in modo NON equivoco, anche con un'azione positiva: non ci deve essere per forza la casella di spunta, basta un testo in cui si informa che proseguendo si accetta il trattamento dati con link all'informativa.

5 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Prima = si preparava il DPS.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = si effettua una valutazione degli impatti privacy analizzando i rischi, definendo i gap rispetto alla corretta gestione dei rischi, stabilendo un piano per colmarli e controllando annualmente gli effetti degli interventi per ridurre i rischi. Quasi sicuramente il nuovo documento sarà chiamato PIA: Privacy Impact Assessment.

6 – Abolizione della notificazione
Prima = si doveva informare il Garante che un soggetto sta trattando dati per una particolare finalità. (ex art. 37 D.lgs. 196/2003)
Con il Nuovo Regolamento Europeo = non si dovrà più notificare il Garante, ma ogni anno l'azienda dovrà redigere il privacy impact assessment, con il quale si considera effettuata la notifica.

7 – Il Data Protection Officer
Prima = il DPO non era una figura contemplata.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = bisogna istituire (per tutti gli enti pubblici e per aziende il cui core business coinvolge trattamenti di natura rischiosa) un responsabile per la protezione dei dati. Il DPO sarà una figura manageriale con rinnovo periodico, sarà referente del Garante e dovrà avere requisiti e competenze elevate. Il DPO potrà essere sia un dipendente che un collaboratore con regolare contratto.

8 – Privacy by design e Privacy by default
Prima = la privacy era un elemento conclusivo e finale.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = la privacy deve essere vista come un elemento iniziale: devo pensarci appena decido di raccogliere dati e predisporre alti livelli di privacy nel trattamento dati, che potranno essere abbassati dal diretto interessato.

9 – Obbligo di segnalazione in caso di violazione dei dati
Prima = non era necessario comunicare violazioni nel trattamento dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = nel caso di violazione del trattamento dati bisogna effettuare una segnalazione al Garante entro 72 ore dall'evento e, nel più breve tempo possibile, bisogna informare anche i diretti interessati. Il mancato rispetto di quest'obbligo comporta sanzioni penali. è possibile prevedere delle assicurazioni per coprire il costo di comunicare la violazione a tutti gli interessati, definito Data Breach.

10 – Riconoscimento di nuovi diritti
Prima = pochi diritti che tutelavano l'interessato in merito alla gestione dei suoi dati.
Con il Nuovo Regolamento Europeo = nuovi diritti: diritto alla portabilità dei dati (posso pretendere che il soggetto a cui ho concesso l'uso dei miei dati me li restituisca su un supporto elettronico strutturato così che io possa farne ulteriore uso, anche presso un altro fornitore), diritto a essere totalmente dimenticato da chi ha raccolto i miei dati.

Inoltre vi sono altre importati novità:
  •     Vengono introdotte le definizioni di “Dato Generico” e “Dato Biometrico”
  •     Introdotta la categoria del trattamento dati dei minori
  •     Introduzione della Cotitolarità nel trattamento dei dati
  •     Introduzione del Diritto all'Oblio
  •     Introduzione della figura del Joint Controller
  •     Introduzione di requisiti più stringenti per trasferire dati verso Paesi Terzi
  •     Introduzione del principio dell'applicazione del diritto UE anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'UE, se relativi all'offerta di beni e servizi ai cittadini UE o tali da permettere il monitoraggio dei comportamenti dei cittadini dell'UE
  •     Istituzione del Comitato Europeo per la protezione dei Dati

martedì 22 maggio 2018

Cos'è lo streaming online

Nel corso degli ultimi anni, la parola streaming, insieme ad altri termini come buffering, download, internet tv, si è diffusa rapidamente nel lessico abituale di giovani e meno giovani. Ma siamo sicuri che tutti ne facciano un uso corretto? Quando parliamo di streaming esattamente di cosa parliamo? Nelle prossime righe ci focalizzeremo su tutte le accezioni di questo vocabolo e capiremo nel concreto quali sono i suoi usi e vantaggi.
 
 
Lo streaming è un flusso di dati audio/video diretto da una determinata sorgente a una rete telematica. Di per sé, il concetto esprime un'attività perfettamente legale che, tuttavia, viene spesso utilizzata per la trasmissione illecita di materiali coperti da Copyright, come ad esempio film e musica ma anche, ultimamente con crescente diffusione, partite di calcio o sport normalmente riservati alle pay tv. Il diffondersi di internet e della maggiore velocità della rete ha aumentato esponenzialmente tale fenomeno, tanto da rendere molto diffuse alcune domande: cosa rischia un utente che fruisce di tali contenuti? I rischi sono gli stessi per l'utente saltuario e l'utente abituale?

approfondiremo quest' argomento nel prossimo articolo webpiu. 


martedì 15 maggio 2018

In tempo reale gli attacchi hacker del Mondo

Il mondo degli hacker affascina milioni e milioni di internauti in tutto il mondo e sono migliaia quelli che, ogni giorno, provano a diventare pirati informatici. Un modo che unisce l'utile al dilettevole per muovere i primi passi in questo mondo è quello di conoscere e studiare le "maggiori direttrici" lungo cui si muovo gli attacchi hacker. Individuando quali sono gli IP da cui partono gli attacchi e qual è l'IP bersaglio, infatti, è possibile comprendere quali siano le offensive in corso e provare ad inserirsi per studiare le tattiche portate avanti dai "professionisti" del settore.

Sito consultabile qui: http://www.digitalattackmap.com/

Le dimensioni degli attacchi crescono progressivamente, i tool impiegati per portarli a termine diventano sempre più facili da utilizzare e le tecniche più mature. Attaccare costa poco ed è diffuso, con gli ambienti cybercriminali che continuano ad offrire servizi e ottenere fondi incentivando altri hacker a fare lo stesso. Il risultato è quello immortalato dalla Digital Attack Map, una rappresentazione visiva dei dati raccolti mediante 330 service provider di tutto il mondo, nell'ambito dell'iniziativa ATLAS (Active Threat Level Analysis System). 
 
 

martedì 8 maggio 2018

Gli Easter Egg di YouTube

Non tutti sanno che digitando determinate parole sul noto portale di Youtube, compariranno strani effetti speciali o animazioni suggestive.

Ecco una breve lista(la frase va inserita nella casella della ricerca) :

1) Beam Me Up, Scotty (effetto teletrasporto Stars Wars)

2) Use The Force, Luke (effetto Stars Wars)

3) Do The Harlem Shake (musica in sottofondo e pagina che si muove)

4) Fibonacci (anteprima dei risultati con il noto effetto a spirale)

5) / Ricerca (al posto di Ricerca inserire quello che si vuole cercare, la pagina comprarirà come una Shell)

6) Giocare a Missile Command (in un video a caso, schiacciare due volte in una pagina vuota dello schermo e poi digitare la data 1980 ; la data non va messa nello spazio delle ricerche!).


 

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